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Condizioni generali di acquisto della CEMO GmbH

Aggiornato a settembre 2022 | Scarica in formato PDF (in tedesco)

I. Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni si applicano a tutti gli ordini attuali e futuri della società CEMO GmbH, di seguito denominata «Acquirente», e costituiscono parte integrante dei contratti in essere con il fornitore. Le condizioni commerciali del fornitore, nonché eventuali divergenze rispetto alle presenti condizioni di acquisto contenute nelle conferme d’ordine o in altri documenti del fornitore, non saranno riconosciute, a meno che l’Acquirente non le confermi per iscritto. Né l’assenza di un’esplicita opposizione, né l’accettazione della merce o dei servizi, né il loro pagamento costituiscono riconoscimento delle condizioni generali di contratto del fornitore. L’esecuzione dell’ordine da parte del fornitore costituisce riconoscimento delle presenti condizioni di acquisto sia per le transazioni già effettuate che per quelle future.

 

II. Ordine, consegna e imballaggio

  1. I contratti di fornitura e gli ordini di consegna, nonché le relative modifiche e integrazioni, devono essere redatti per iscritto. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta. Gli ordini impartiti verbalmente sono validi solo se successivamente confermati per iscritto dall’ufficio acquisti dell’acquirente.
     
  2. Gli ordini diventano vincolanti al più tardi se il fornitore non li contesta entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento.
     
  3. L’acquirente può richiedere modifiche all’oggetto della fornitura in termini di progettazione ed esecuzione, purché tali modifiche siano ragionevolmente accettabili per il fornitore. In tal caso, le conseguenze, in particolare per quanto riguarda i costi aggiuntivi o ridotti, nonché il termine di consegna, devono essere regolate in modo adeguato di comune accordo.
     
  4. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese accessorie e sono prezzi fissi franco destino (luogo di consegna indicato), comprensivi di trasporto, imballaggio e sdoganamento.
     
  5. L’imposta sul valore aggiunto applicabile deve essere indicata separatamente.
     
  6. Il fornitore deve allegare alla consegna tutti i documenti di consegna necessari. Nei documenti di consegna devono essere indicati l’indirizzo di consegna, il numero d’ordine, i numeri delle voci d’ordine, la quantità consegnata, il peso e altre informazioni rilevanti per la consegna, come ad esempio i numeri di disegno. Documenti di consegna errati o incompleti danno diritto all’acquirente di rifiutare la consegna.
     
  7. Qualora oggetto del contratto di fornitura sia una macchina ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE), il fornitore è inoltre tenuto a consegnare la valutazione dei rischi richiesta dalla suddetta direttiva.
     
  8. I preventivi sono vincolanti e non sono soggetti a compenso, salvo diverso accordo scritto preventivamente concordato tra le parti.
     
  9. La consegna prima della data concordata o la consegna parziale sono possibili solo previo consenso scritto dell’acquirente.
     
  10. La merce deve essere imballata dal fornitore in modo tale da evitare danni durante il trasporto. Le merci pericolose devono essere imballate, etichettate e spedite dal fornitore in conformità con i requisiti delle disposizioni di legge vigenti al momento della consegna. Il materiale di imballaggio deve essere utilizzato solo nella misura necessaria a tale scopo. È consentito utilizzare esclusivamente materiali di imballaggio ecocompatibili.
     
  11. Gli imballaggi di trasporto devono essere ritirati dal fornitore a sue spese.
     
  12. Gli imballaggi dei prodotti devono essere concepiti in modo tale da poter essere smaltiti dall’acquirente senza costi aggiuntivi. È possibile l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili o a uso multiplo, purché ciò sia concordato nel singolo contratto. Qualora vengano utilizzati tali imballaggi, il fornitore è tenuto a segnalarlo e a contrassegnare il materiale di imballaggio riutilizzabile come tale. La fornitura e la restituzione del materiale di imballaggio riutilizzabile sono a carico del fornitore. L’acquirente non si assume alcuna responsabilità per lo stato degli imballaggi riutilizzabili restituiti.
     
  13. Se una merce è destinata all’esportazione, il fornitore è tenuto a presentare una dichiarazione scritta relativa all’origine doganale della merce, utilizzando un modulo regolare e appropriato. Tale dichiarazione deve essere consegnata all’acquirente al più tardi al momento della prima consegna. Il fornitore garantisce che la merce consegnata sia conforme a tutte le disposizioni di legge applicabili e, in caso di consegne in un paese diverso da quello di origine, anche alle disposizioni del paese di destinazione.
     
  14. La merce passa in proprietà dell’acquirente al momento della consegna. Qualora e nella misura in cui il fornitore si sia validamente riservato la proprietà della merce consegnata fino al completo pagamento del prezzo concordato, la proprietà si trasferisce al momento dell’esecuzione dell’ultima operazione di pagamento relativa alla specifica transazione. Si respinge espressamente qualsiasi riserva di proprietà prorogata e/o estesa da parte del fornitore.
     

 

III. Pagamento

  1. Il pagamento avviene secondo le condizioni di pagamento concordate. Qualora non sia stato concordato alcun termine di pagamento, il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni di calendario con uno sconto del 3% oppure entro 30 giorni di calendario al netto dopo la consegna e il ricevimento della fattura. Qualora il prodotto o il servizio ordinato sia soggetto a un controllo di accettazione o a una procedura di accettazione, il termine di pagamento decorre dall’accettazione e dal ricevimento della fattura. In caso di accettazione di consegne anticipate, la scadenza è determinata in base alla data di consegna concordata.
     
  2. In caso di consegna difettosa, l’acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento in proporzione al valore della merce difettosa fino al corretto adempimento.
     
  3. Il fornitore non è autorizzato, senza previo consenso scritto dell’acquirente – che non può essere negato senza giusta causa – a cedere i propri crediti nei suoi confronti o a farli riscuotere da terzi.
     

 

IV. Denuncia dei difetti, trasferimento del rischio

  1. Il momento del trasferimento del rischio è regolato dalle condizioni di consegna concordate ai sensi degli Incoterms 2020. In assenza di tale accordo, il rischio passa al committente al momento della regolare consegna della merce nel luogo di consegna concordato. Per quanto riguarda macchinari e impianti tecnici, il trasferimento del rischio avviene solo dopo il collaudo confermato da parte dell’acquirente.
     
  2. Il committente è tenuto a segnalare per iscritto i vizi evidenti della fornitura entro un termine di 5 giorni di calendario. I vizi occulti e non riconoscibili devono essere segnalati per iscritto, nel corso del normale svolgimento dell’attività commerciale, entro un termine massimo di 14 giorni di calendario dalla loro individuazione. Per il resto, è escluso l’applicazione del § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).
     
  3. I pagamenti effettuati dal fornitore non comportano alcuna rinuncia al diritto di reclamo.
     

 

V. Riservatezza

  1. Le parti contraenti si impegnano a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni commerciali e tecniche di cui vengono a conoscenza nell’ambito dei rapporti d’affari, nella misura in cui non siano di dominio pubblico.
     
  2. Disegni, modelli, sagome, campioni e oggetti simili non possono essere ceduti a terzi non autorizzati né resi accessibili in altro modo e possono essere riprodotti solo ai fini dell’adempimento del contratto e trasmessi solo nella misura necessaria e solo a quelle persone che necessitano di tali informazioni nell’ambito dell’adempimento del contratto. A tal proposito devono essere rispettate le disposizioni in materia di diritto d’autore.
     
  3. I subfornitori devono essere tenuti a rispettare tali obblighi.
     
  4. Il fornitore può utilizzare il proprio rapporto commerciale a fini pubblicitari solo previo consenso scritto dell’acquirente.
     

 

VI. Date e termini di consegna

  1. Le date e i termini concordati sono vincolanti. Ai fini del rispetto della data o del termine di consegna fa fede il ricevimento della merce da parte del committente.
     
  2. Qualora il fornitore abbia motivo di ritenere di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi, in tutto o in parte, o entro i termini previsti, è tenuto a informarne immediatamente l’acquirente.
     

 

VII. Ritardo nella consegna

  1. In caso di ritardo nella consegna, il fornitore è tenuto a risarcire al committente il danno causato dal ritardo. Ciò vale in particolare per i costi aggiuntivi di trasporto, i costi di adeguamento, gli acquisti di copertura e i danni derivanti dall’interruzione dell’attività (elenco non esaustivo).
     
  2. Rimane impregiudicata l’eventuale penale concordata per il ritardo nella consegna o nell’adempimento, ai sensi del § 340 II del BGB (Codice civile tedesco). Se è stata concordata una penale, questa può essere richiesta in qualsiasi momento fino alla scadenza del pagamento finale, senza che sia necessario riservarsi il diritto di far valere la penale ai sensi del § 341 III del BGB (Codice civile tedesco).
     
  3. L’accettazione senza riserve di una consegna o di una prestazione in ritardo non comporta alcuna rinuncia ai diritti spettanti al committente a causa del ritardo nella consegna o nella prestazione.
     

 

VIII. Adeguamenti dei prezzi

  1. I prezzi concordati contrattualmente sono fissi per tutta la durata del contratto, definita in termini di durata o quantità. Errori di calcolo, variazioni di prezzo dei prodotti o servizi preliminari, modifiche nel processo di produzione, ecc. non autorizzano il fornitore ad adeguare i prezzi. In caso di volatilità dei prodotti o servizi intermedi, il fornitore è tenuto a coprire i propri costi di approvvigionamento adottando misure adeguate.
     
  2. Gli adeguamenti dei prezzi dovuti a modifiche legislative durante la durata del contratto autorizzano il fornitore a trasferire sui prezzi i costi aggiuntivi che ne derivano. Tale ripartizione deve includere espressamente solo i costi aggiuntivi derivanti dalla modifica legislativa. I costi amministrativi, le spese accessorie, ecc. non possono essere inclusi nell’adeguamento.
     

 

IX. Qualità, documentazione e tutela ambientale

  1. Il fornitore è tenuto a rispettare, per le proprie forniture, le norme tecniche riconosciute, le disposizioni di sicurezza e i dati tecnici concordati. Eventuali modifiche all’oggetto della fornitura da parte del fornitore richiedono il previo consenso scritto dell’acquirente.
    Qualora siano prescritte schede di sicurezza per sostanze pericolose, materiali di consumo e ausiliari, queste devono essere allegate gratuitamente dal fornitore alla conferma d’ordine al momento del primo ordine. In caso di modifiche alle schede di sicurezza, il fornitore è inoltre tenuto a inviare immediatamente al committente la versione più recente senza che ciò gli venga espressamente richiesto.
     
  2. Qualora la natura e la portata delle prove, nonché gli strumenti e i metodi di prova, non siano stati concordati tra il fornitore e l’acquirente, quest’ultimo, su richiesta del fornitore, è disposto, nei limiti delle proprie conoscenze, esperienze e possibilità, a discutere con lui le prove al fine di determinare lo stato dell’arte della tecnica di prova in ciascun caso. Inoltre, su richiesta, l’acquirente informerà il fornitore in merito alle norme di sicurezza pertinenti.
     
  3. Il fornitore si impegna a garantire che tutti gli articoli e i prodotti da lui offerti o forniti, nonché le relative modalità di produzione, siano conformi, oltre che alle specifiche del committente, alle norme vigenti e alle leggi e norme ambientali attualmente in vigore.
     
  4. Il fornitore si impegna, qualora fossero disponibili prodotti alternativi più ecologici rispetto agli articoli da fornire, a presentarli al committente e a offrirli su richiesta.
     
  5. Il fornitore si impegna, durante l’utilizzo dei locali aziendali (stabilimenti di Weinstadt e Schnelldorf), a rispettare le norme e le leggi in materia di codice della strada e di diritto ambientale e a istruire di conseguenza anche i propri vettori o subappaltatori.
     

 

X. Vizi materiali e pezzi di ricambio

  1. Il fornitore garantisce che la sua fornitura e/o prestazione sia esente da difetti di materiale e/o di lavorazione o da altri vizi materiali. Il fornitore garantisce inoltre che le sue merci e/o i suoi servizi siano privi di difetti che ne compromettano il valore o l’idoneità all’uso normale o previsto dal contratto.
     
  2. I difetti che si manifestano durante il periodo di garanzia devono essere eliminati dal fornitore, su richiesta, immediatamente e a titolo gratuito, comprese tutte le spese accessorie, mediante riparazione o – a scelta del committente – sostituzione e consegna successiva.
     
  3. Qualora il difetto venga riscontrato presso il committente prima dell’inizio della lavorazione (lavorazione o installazione), il fornitore ha la possibilità, a proprie spese, di separare la merce difettosa e/o di provvedere alla riparazione, a meno che ciò non sia irragionevole per il committente. Se il fornitore non è in grado di provvedervi o non ottempera immediatamente alla relativa richiesta del committente, quest’ultimo può recedere dal contratto e restituire la merce a rischio e spese del fornitore. In caso di pericolo imminente, l’acquirente ha il diritto, al fine di evitare un danno economico sproporzionato e/o di scongiurare pericoli per la vita, l’incolumità fisica e lesioni personali, di provvedere personalmente alla riparazione o di farla eseguire da terzi. I costi che ne derivano sono a carico del fornitore.
     
  4. Qualora la stessa merce venga ripetutamente consegnata difettosa, l’acquirente, previa diffida scritta, ha il diritto di recedere dal contratto anche per la parte non consegnata in caso di ulteriore consegna difettosa.
     
  5. Il termine di prescrizione per i diritti e le pretese dell’acquirente relativi a vizi della fornitura e della prestazione – a prescindere dal motivo giuridico – è di 3 anni dalla consegna all’acquirente. Tale termine si applica anche qualora le pretese non siano correlate a un vizio. Il termine di prescrizione decorre nuovamente, per quanto riguarda il vizio che ha dato luogo all’adempimento successivo, dal completamento delle misure di adempimento successivo. Restano impregiudicati i termini di prescrizione legali più lunghi, così come le disposizioni più estese relative alla sospensione, alla interruzione e alla ricominciamento dei termini.
     
  6. Qualora e nella misura in cui il fornitore abbia assunto una garanzia per le caratteristiche o la durata della merce, il fornitore risponde a prescindere dalla colpa e l’acquirente ha il diritto di far valere tali diritti in aggiunta alle disposizioni di garanzia previste dalla legge e/o dal contratto. In tal caso, la garanzia si estende anche a tutti i vizi sostanziali del prodotto che siano dimostrabilmente riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione.
     

 

XI. Vizi giuridici

  1. Il fornitore garantisce che la merce sia libera da diritti di terzi e che la consegna non violi alcun diritto di terzi. Esonera l’acquirente e i suoi clienti da ogni pretesa derivante dall’uso di tali diritti di proprietà intellettuale.
     
  2. Per le rivendicazioni relative a vizi giuridici si applicano di conseguenza i punti da IX.2 a IX.6.
     
  3. Il fornitore non è responsabile per vizi giuridici se e nella misura in cui abbia fabbricato gli oggetti della fornitura in base a disegni, modelli o altre descrizioni o indicazioni equivalenti fornite dall’acquirente e che sia dimostrabile che non ne fosse a conoscenza o che, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, non fosse tenuto a sapere che ciò avrebbe comportato una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
     
  4. Le parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente senza indugio in merito a rischi di violazione che dovessero venire alla luce e a presunti casi di violazione, e a darsi l’opportunità di contrastare di comune accordo le relative rivendicazioni.
     
  5. Il fornitore comunicherà al committente l’utilizzo, sull’oggetto della fornitura, di diritti di proprietà industriale propri, pubblicati o non pubblicati, e di diritti di proprietà industriale concessi in licenza, nonché delle relative domande di registrazione.
     

 

XII. Responsabilità

  1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti nel singolo contratto, la responsabilità è regolata esclusivamente dalle disposizioni di legge.
     
  2. Il committente informerà immediatamente e in modo esauriente il fornitore qualora intenda avvalersi dei suoi diritti ai sensi delle disposizioni di cui sopra.
     
  3. L’acquirente è esonerato dal proprio obbligo di accettazione o di collaudo ed è autorizzato a recedere dal contratto anche qualora il ritardo nella consegna o nella prestazione non sia imputabile al fornitore e la consegna o la prestazione non sia più utilizzabile dall’acquirente.
     

 

XIII. Responsabilità per i prodotti

  1. Il fornitore è tenuto a manlevare il committente, alla prima richiesta, da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o da rivendicazioni di terzi derivanti dalla produzione, dalla consegna, dallo stoccaggio o dall’utilizzo della merce fornita o delle prestazioni erogate. L’obbligo di manleva non si applica qualora la pretesa sia basata su una violazione degli obblighi da parte dell’acquirente commessa per grave negligenza o dolo.
     
  2. Il fornitore garantisce che i prodotti consegnati siano coperti dal rischio assicurato nell’ambito dell’assicurazione di responsabilità civile aziendale e di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
     
  3. Eventuali diritti al risarcimento dei danni del committente derivanti dalla responsabilità per danno da prodotto rimangono inalterati e sono indipendenti dall’esistenza e/o dalla validità dell’assicurazione richiesta.
     

 

XIV. Mezzi di produzione e informazioni riservate del committente

  1. Modelli, matrici, sagome, campioni, utensili e altri mezzi di produzione, nonché le informazioni riservate messe a disposizione del fornitore dal committente o da lui interamente pagate, possono essere utilizzati per forniture a terzi solo previo consenso scritto del committente.
     
  2. Gli utensili, gli stampi o simili forniti dal committente o realizzati dal fornitore interamente o in parte a spese del committente rimangono, ovvero sono, proprietà del committente nella rispettiva fase di lavorazione. Essi devono essere custoditi con cura dal fornitore e trattati con delicatezza e attenzione. Tutte le riparazioni su di essi che non siano dovute all’usura dell’attrezzo o dello stampo sono a carico del fornitore.
     

 

XV. Disposizioni generali

  1. Qualora una delle parti sospenda i propri pagamenti o venga avviata una procedura di insolvenza sul suo patrimonio o venga richiesta una procedura di concordato giudiziale o stragiudiziale, l’altra parte ha il diritto di risolvere il rapporto contrattuale con effetto immediato, senza che possano essere fatti valere diritti per la parte non adempiuta.
     
  2. Nella misura in cui le presenti condizioni di acquisto non contengano disposizioni specifiche, si applicano le disposizioni di legge.
     
  3. Qualora una disposizione delle presenti condizioni e degli ulteriori accordi stipulati fosse o diventasse inefficace, ciò non pregiudica la validità del contratto e delle presenti condizioni per il resto. Le parti contraenti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una clausola che ne garantisca, per quanto possibile, l’equivalente risultato economico. Fino alla definizione di tale clausola, si applica la normativa vigente.
     
  4. Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, salvo diversamente concordato. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci.
     
  5. Il luogo di adempimento e il trasferimento del rischio è il luogo di ricezione indicato dall’acquirente.
     
  6. Il foro competente è la sede del committente o il tribunale competente di quest’ultimo.
     

L’acquirente ha il diritto di trattare i dati personali relativi alla stipula e all’esecuzione del contratto per i propri scopi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

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