CEMO campus │ Base giuridica
Fissaggio del carico
Chi è responsabile della sicurezza del carico? Quali sono gli obblighi dei caricatori, dei vettori, dei conducenti e dei proprietari dei veicoli? Quali requisiti prevedono il codice della strada (StVO) e il codice di omologazione dei veicoli (StVZO) per il trasporto sicuro del carico? Nel CEMO campus troverete le principali basi giuridiche relative alla sicurezza del carico, spiegate in modo sintetico e contestualizzate in chiave pratica.
L’esperienza pratica dimostra che il fissaggio del carico viene spesso effettuato in modo insufficiente o errato. Eppure il fissaggio del carico contribuisce in modo significativo alla sicurezza stradale, poiché misure insufficienti in tal senso causano, oltre ai danni alla merce trasportata, anche potenziali danni a terzi non coinvolti. È quindi indispensabile conoscere il quadro normativo di riferimento ed essere consapevoli delle responsabilità che ne derivano.
La presente sintesi intende fornire una panoramica delle responsabilità in materia di fissaggio del carico. Secondo il diritto tedesco, le responsabilità in materia di fissaggio del carico sono attribuite al caricatore/mittente (ad es. il responsabile del carico del mittente), al vettore, al conducente del veicolo e al proprietario del veicolo. In linea di principio, occorre distinguere tra responsabilità civile e responsabilità di diritto pubblico.
1. Responsabilità civile
1.1. Carico sicuro per il trasporto (caricatore/mittente):
Lo spedizioniere/mittente deve collocare la merce sulla superficie di carico e ha l’obbligo di fissarla (mediante cinghie di fissaggio, catene, cunei o altri mezzi idonei) e stivarle (caricarle) in modo tale che, a causa delle sollecitazioni dinamiche durante la marcia (ad es. urti,
vibrazioni, frenate), la merce sia protetta dal ribaltamento e dallo spostamento sul piano di carico, nonché dalla caduta dal veicolo.
1.2. Carico in condizioni di sicurezza (vettore):
Il vettore deve mettere a disposizione un veicolo idoneo, dotato di dispositivi adeguati per il fissaggio del carico (ad es. punti di ancoraggio), e garantire che la sicurezza operativa non sia compromessa e che le funzioni del veicolo siano sempre operative. Inoltre, è responsabile del rispetto delle dimensioni, dei carichi per asse e del peso totale, nonché del piano di distribuzione del carico.
ATTENZIONE: qualora durante il trasporto il vettore provveda al trasbordo del carico su un altro veicolo, ciò comporta la responsabilità del vettore. In tal caso, il vettore è responsabile per un fissaggio insufficiente del carico e per eventuali errori
di carico derivanti dall’operazione di trasbordo.
2. Responsabilità di servizio pubblico
Per quanto riguarda il fissaggio del carico, per il quale vige un obbligo di legge, sono rilevanti le disposizioni del StVZO e del StVO.
Chi non intende assumersi la responsabilità civile nella circolazione stradale e non adempie al proprio obbligo di fissaggio del carico può essere punito con sanzioni pecuniarie o con l’iscrizione nel Registro centrale della circolazione stradale e nel Registro centrale delle imprese. In caso di negligenza o di violazione intenzionale delle norme, possono essere avviati anche procedimenti penali. Ciò vale per lo spedizioniere/mittente, il vettore, il conducente e il proprietario del veicolo.
2.1 Normativa nel settore del diritto pubblico:
§ 22 comma 1 del Codice della Strada (StVO): Carico Il carico, compresi i dispositivi di fissaggio e gli impianti di carico, deve essere stivato e fissato in modo tale che, anche in caso di frenata brusca o di manovra evasiva improvvisa, non possa scivolare, ribaltarsi, rotolare da una parte all’altra, cadere o generare rumori evitabili. A tal fine devono essere rispettate le norme tecniche riconosciute.
Responsabili: il caricatore/mittente e il conducente del veicolo.
2.2. Art. 23, comma 1, del Codice della Strada (StVO): Altri obblighi del conducente
Il conducente è tenuto a garantire che la propria vista e il proprio udito non siano ostacolati dall’occupazione del veicolo, dagli animali, dal carico, dalle attrezzature o dalle condizioni del veicolo stesso. Deve assicurarsi che il veicolo, il convoglio, l’autotreno, nonché il carico e i passeggeri siano conformi alle norme e che la sicurezza stradale del veicolo non sia compromessa dal carico o dai passeggeri. Deve inoltre assicurarsi che le targhe prescritte siano sempre ben leggibili. I dispositivi di illuminazione prescritti devono essere presenti e funzionanti sui veicoli a motore e sui loro rimorchi, nonché sulle biciclette, anche di giorno; in tutti gli altri casi, invece, solo se è prevedibile che il veicolo si trovi ancora in circolazione quando l’illuminazione è necessaria (art. 17, comma 1).
2.3. § 30, comma 1, StVZO: Caratteristiche dei veicoli
I veicoli devono essere costruiti e attrezzati in modo tale che
- il loro normale utilizzo sulla strada non causi danni a persone né le metta in pericolo, le ostacoli o le disturbi più di quanto sia inevitabile,
- gli occupanti siano protetti il più possibile da lesioni, in particolare in caso di incidenti, e che l’entità e le conseguenze delle lesioni rimangano il più possibile limitate.
2.4. § 31, comma 2, del Codice della circolazione stradale (StVZO): Responsabilità per la circolazione dei veicoli
Il proprietario del veicolo non può ordinare o consentire la messa in circolazione se è a sua conoscenza o dovrebbe essere a sua conoscenza che il conducente non è idoneo alla guida autonoma oppure che il veicolo, il convoglio, il convoglio, il carico o l’equipaggio non siano conformi alle norme o che la sicurezza stradale del veicolo sia compromessa dal carico o dall’equipaggio.
Sintesi
L'articolo 22, comma 1, del Codice della Strada (StVO) prescrive il fissaggio del carico. Chi provvede di conseguenza al fissaggio del carico è soggetto alle disposizioni di diritto civile (cfr. 1. Responsabilità civile). Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Codice della Strada (StVO), la responsabilità per il fissaggio del carico è attribuita al conducente del veicolo. Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del Codice di omologazione dei veicoli (StVZO), il proprietario del veicolo è tenuto a utilizzare un veicolo dotato di attrezzatura adeguata e a garantire (cfr. 2.4. Base giuridica: articolo 31, comma 2, StVZO) che tale attrezzatura sia sufficiente per il trasporto in questione.
Nell’applicazione delle norme di sicurezza del carico occorre attenersi alle regole tecniche riconosciute (art. 22, comma 1, del Codice della Strada tedesco; ad es. le linee guida VDI 2700 e le norme DIN EN). Sulla base di queste, devono essere attuate le misure effettive per la sicurezza del carico. Chi intenda delegare la responsabilità di diritto pubblico relativa al fissaggio del carico tramite accordi o incarichi (ad es. al vettore) deve tenere conto di quanto segue:
- Deve sussistere un incarico o una commissione espressa
- Il incaricato deve essere professionalmente idoneo e tecnicamente in grado di svolgere il compito
- Devono essere effettuati controlli a campione per verificare la corretta esecuzione degli obblighi delegati. I controlli devono essere documentati. Qualora si riscontrino carenze in materia di sicurezza, devono essere adottate misure per porvi rimedio
Significato per i prodotti CEMO
Fissaggio del carico su fusti e contenitori CEMO
I prodotti CEMO immessi in circolazione o sul mercato sono conformi ai requisiti fondamentali di sicurezza e tutela della salute.
Già in fase di progettazione e successiva produzione, si presta attenzione affinché i prodotti siano dotati di dispositivi adeguati per il fissaggio del carico (ad es. imballaggi da trasporto, punti di ancoraggio, superfici di appoggio sufficientemente dimensionate, ecc.). In
questo modo si evitano i rischi derivanti dalla caduta o dal lancio di oggetti, i rischi legati a superfici, spigoli e bordi taglienti, nonché i rischi derivanti dalla perdita di stabilità (ad es. a causa di superfici di appoggio ridotte).
In questo modo, purché vengano rispettate le disposizioni di legge in materia di fissaggio del carico, è possibile escludere cambiamenti di posizione incontrollati durante il trasporto e ulteriori rischi generali per la sicurezza relativi al trasporto stesso.
1.1. Tappetino antiscivolo (attrito statico)
I tappetini antiscivolo sono oggi praticamente uno standard come misura di fissaggio del carico. Le forze di attrito contrastano lo scivolamento del carico e supportano tutte le misure di fissaggio del carico. Il coefficiente di attrito statico μ è sempre inferiore a 1. Esempio: il coefficiente di attrito statico tra metallo e legno bagnato è solitamente compreso tra 0,2 e 0,25 μ. Utilizzando un tappetino antiscivolo, il coefficiente di attrito aumenta a 0,6 μ. Ciò corrisponde a un fissaggio del carico del 60% ottenuto esclusivamente tramite attrito! Di conseguenza, è possibile ridurre il numero di cinghie di fissaggio utilizzate.
Per aumentare il coefficiente di attrito durante il carico dei prodotti CEMO, si consiglia di posizionare tappetini antiscivolo sotto i pattini di appoggio su entrambi i lati. Se si utilizzano più pezzi di tappetino, la disposizione deve essere tale che nessuna parte dei pattini di appoggio entri in contatto con il piano di carico del veicolo.
1.2. Cinghie di fissaggio (fissaggio per attrito tramite fissaggio verso il basso)
Le cinghie, le funi e le catene di fissaggio devono essere utilizzate secondo le indicazioni del produttore e, se necessario, devono essere sostituite. Nel caso delle cinghie di fissaggio, la forza di trazione ammissibile del materiale della cinghia non deve essere confusa con la forza di pretensionamento del cricchetto durante il fissaggio verso il basso. Le informazioni necessarie relative alla forza di trazione, alla forza manuale e alla forza di tensionamento sono riportate sull’etichetta del dispositivo di fissaggio.
A integrazione del metodo di fissaggio di cui ai punti 1.1 e 1.3, i prodotti CEMO devono essere inoltre attraversati da almeno 2 cinghie di fissaggio e fissati su entrambi i lati ai punti di fissaggio del pianale di carico del veicolo. In linea di principio, il numero delle cinghie di fissaggio dipende dal peso del carico e dalle misure applicate ai sensi dei punti 1.1 e 1.3.
1.3. Supporti per catene di tensionamento (fissaggio per attrito tramite ancoraggio diretto)
I pattini di appoggio CEMO sono dotati di serie di supporti per catene di tensionamento con una forza di trazione massima di 2000 daN, oppure possono essere equipaggiati in un secondo momento. Utilizzando le catene di tensionamento è possibile ridurre il numero delle cinghie di fissaggio (vedi 1.2).
1.4. Superfici di fissaggio (accoppiamento geometrico)
Se possibile, per il fissaggio del carico si devono utilizzare anche le superfici di fissaggio. Il limite anteriore del vano di carico (parete frontale) può essere utilizzato, tenendo conto della sua resistenza e dello schema di distribuzione del carico specifico del veicolo, insieme a dispositivi di bloccaggio montati aggiuntivamente.
1.5 Linee guida VDI
È necessario attenersi alle seguenti linee guida relative al fissaggio del carico:
- VDI 2700 Fissaggio del carico sui veicoli stradali
- VDI 2700a Attestato di formazione
- Fissaggio del carico
- VDI 2700 Foglio 1 Formazione e contenuti formativi
- VDI 2700 Foglio 2: Forze di fissaggio
- VDI 2700 Foglio 3.1 Istruzioni per l’uso dei mezzi di fissaggio
- VDI 2700 Foglio 3.2 Attrezzature e ausili per il fissaggio del carico
- VDI 2700 Foglio 4 Schema di distribuzione del carico
La direttiva VDI 2700 «Fissaggio del carico sui veicoli stradali» è il documento di riferimento che illustra i principi e i metodi collaudati per il fissaggio del carico.
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Domande frequenti
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