CEMO Logo

Condizioni generali di vendita e consegna di CEMO GmbH

(Aggiornato al 01/07/2023. Basate sulle raccomandazioni non vincolanti dell’IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.)

Ambito di applicazione

Le seguenti condizioni si applicano nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico.

I. Applicazione

1. Gli ordini diventano vincolanti solo con la conferma d’ordine da parte del fornitore. A meno che il cliente non contesti il contenuto della conferma d’ordine entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, il contratto si perfeziona alle condizioni ivi indicate, anche se queste dovessero discostarsi dagli accordi originari a causa di errori di trasmissione, di comprensione o di trascrizione. Modifiche e integrazioni devono essere effettuate per iscritto. Tutte le offerte sono da intendersi senza impegno, a meno che non siano designate come offerte definitive. Le indicazioni relative a quantità o dimensioni, salvo che non siano espressamente indicate come vincolanti, costituiscono valori approssimativi non vincolanti.

2. Nel caso di rapporti commerciali continuativi, le presenti condizioni si applicano anche alle transazioni future, anche se non vi si fa espressamente riferimento, purché siano state citate in un ordine precedentemente confermato dal fornitore.

3. Si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Contratto. Condizioni Generali di Contratto divergenti, contrarie o integrative del committente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui la loro validità sia stata espressamente accettata per iscritto. Tale requisito di consenso si applica anche nel caso in cui il fornitore effettui la consegna e la fatturazione della merce pur essendo a conoscenza delle condizioni generali di contratto dell’acquirente. Le norme relative alla vendita a distanza nei rapporti commerciali con i consumatori non trovano alcuna applicazione, nemmeno per analogia, nei rapporti commerciali con gli imprenditori.

4. Qualora singole disposizioni delle presenti CGC dovessero essere o diventare inefficaci, le restanti condizioni rimangono invariate.

II. Prezzi

1. In caso di dubbio, i prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi spese di trasporto, dazi doganali, imposte accessorie all’importazione o all’esportazione e imballaggio, più l’IVA all’aliquota prevista dalla legge.

2. Qualora, dopo la presentazione dell’offerta o dopo la conferma d’ordine e fino alla consegna, i fattori di costo determinanti, in particolare per quanto riguarda i materiali, l’energia o il personale, subiscano una variazione superiore al 5%, ciascuna parte ha il diritto di richiedere un adeguamento del prezzo. Tale adeguamento dovrà essere calcolato in base all’incidenza del fattore di costo determinante sul prezzo complessivo.

3. Per i nuovi ordini, il fornitore non è vincolato ai prezzi precedenti.

III. Obbligo di consegna e di accettazione, forza maggiore

1. I termini di consegna decorrono dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione dell’ordine, dell’acconto e della tempestiva fornitura dei materiali, qualora concordata. Con la notifica della disponibilità alla spedizione, il termine di consegna si considera rispettato qualora la spedizione subisca ritardi o risulti impossibile senza colpa del fornitore.

2. Qualora un termine di consegna concordato non venga rispettato per colpa del fornitore stesso, il cliente è in ogni caso tenuto a fissare un termine di proroga ragionevole. Il CLIENTE ha diritto al risarcimento dei danni per ritardo solo nella misura in cui la responsabilità di CEMO non sia esclusa o limitata ai sensi delle presenti condizioni e, anche in tal caso, tale risarcimento è limitato al danno prevedibile al momento della stipula del contratto, ma complessivamente non oltre il 2% del valore della fornitura parziale o totale o della prestazione in sospeso, nella misura in cui queste, a causa del ritardo o della mancata consegna, non possano essere utilizzate dal CLIENTE tempestivamente o secondo quanto previsto dal contratto. CEMO si riserva il diritto di dimostrare che il CLIENTE non ha subito alcun danno o ha subito un danno sostanzialmente inferiore a quello rivendicato.

3. Sono ammesse consegne parziali, nella misura in cui siano ragionevoli.

4. In caso di ordini su chiamata senza accordo in merito alla durata, alle dimensioni dei lotti di produzione e alle date di accettazione, il fornitore può richiedere una definizione vincolante in merito al più tardi tre mesi dopo la conferma d’ordine. Se il CLIENTE non soddisfa tale richiesta entro tre settimane, il fornitore ha il diritto di fissare un termine di proroga di due settimane e, alla scadenza di tale termine, di recedere dal contratto e/o di richiedere il risarcimento dei danni. In alternativa, il fornitore ha il diritto di produrre la quantità complessiva concordata di merce e di offrirla al cliente per il ritiro o di consegnarla.

5. Qualora il cliente non adempia ai propri obblighi di accettazione, il fornitore, fatti salvi gli altri diritti, non è vincolato alle disposizioni relative alla vendita per proprio conto, ma può piuttosto vendere l’oggetto della fornitura sul mercato libero previa comunicazione al cliente.

6. Gli eventi di forza maggiore autorizzano il fornitore a posticipare la consegna per la durata dell’impedimento, maggiorata di un ragionevole periodo di avviamento, oppure a recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte non ancora adempiuta. In tal caso non sussistono diritti al risarcimento dei danni. Sono da considerarsi cause di forza maggiore scioperi, serrate o circostanze imprevedibili e inevitabili, ad esempio interruzioni dell’attività non imputabili al fornitore o ritardi o interruzioni nei trasporti, guasti imprevisti ai macchinari, carenza di materie prime o energia non imputabile al fornitore, che impediscano al fornitore di effettuare la consegna tempestiva nonostante gli sforzi ragionevolmente profusi. Ciò vale anche qualora gli impedimenti sopra menzionati si verifichino durante un ritardo o presso un subfornitore.
Il cliente può richiedere al fornitore di dichiarare, entro due settimane, se intende recedere dal contratto o effettuare la consegna entro un termine di grazia ragionevole. Qualora il fornitore non si pronunci, il cliente può recedere dalla parte non adempiuta del contratto.
Il fornitore informerà immediatamente il cliente qualora si verifichi un caso di forza maggiore, come indicato al paragrafo 1. Egli dovrà ridurre al minimo i disagi per il cliente, se necessario consegnando gli stampi per la durata dell’impedimento.

IV. Condizioni di pagamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati in € (EURO) esclusivamente a favore del fornitore. Salvo diverso accordo, il prezzo di acquisto per le forniture o altre prestazioni deve essere pagato senza alcuna detrazione entro 30 giorni dalla data della fattura.

2. L’invio delle fatture può avvenire, a nostra discrezione, per posta o via e-mail. Il cliente acconsente a ricevere le fatture in formato elettronico. Le fatture elettroniche vengono inviate al cliente via e-mail in formato PDF all’indirizzo e-mail da lui comunicato.

3. In caso di superamento del termine di pagamento concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso d’interesse legale di 9 punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di base ai sensi del § 247 del Codice civile tedesco (BGB), a meno che il fornitore non dimostri un danno maggiore.

4. Gli assegni o le cambiali saranno accettati solo previo espresso accordo scritto e solo a titolo di adempimento. Tutti i costi ad essi connessi sono a carico del cliente.

5. Il cliente può effettuare una compensazione o far valere un diritto di ritenzione sui pagamenti solo se i suoi crediti sono incontestati o accertati con sentenza passata in giudicato.

6. Il persistente mancato rispetto delle condizioni di pagamento o circostanze che giustifichino seri dubbi sull’affidabilità creditizia del cliente autorizzano il fornitore a richiedere l’immediato pagamento di tutti i crediti. Inoltre, in tal caso, il fornitore ha il diritto di richiedere pagamenti anticipati per le consegne ancora in sospeso e, trascorso invano un termine ragionevole, di recedere dal contratto.

V. Imballaggio, spedizione, trasferimento del rischio e ritardo nell’accettazione

1. Salvo diverso accordo, il fornitore sceglie l’imballaggio, il tipo di spedizione e il percorso di spedizione. Egli ha il diritto di incaricare uno degli spedizionieri da lui abitualmente selezionati per le proprie spedizioni alle consuete condizioni concordate con lo stesso.

2. Il rischio passa al cliente nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento di produzione, anche in caso di consegna franco destino. In caso di ritardi nella spedizione imputabili al cliente, il rischio passa già al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.

3. Su richiesta scritta del cliente, la merce viene assicurata a sue spese contro i rischi da lui indicati.

4. In caso di ritardo nell’accettazione da parte del cliente, il fornitore ha il diritto di immagazzinare la merce a spese del cliente. Qualora il fornitore provveda personalmente allo stoccaggio della merce, gli spettano spese di magazzino pari allo 0,5% dell’importo della fattura relativo alla merce immagazzinata per ogni settimana di calendario iniziata. Ci riserviamo il diritto di far valere spese di magazzinaggio più elevate previa presentazione di prove.

VI. Riserva di proprietà

1. Le forniture rimangono di proprietà del fornitore fino al soddisfacimento di tutti i crediti che il fornitore vanta nei confronti del cliente, anche se il prezzo di acquisto è stato pagato per crediti specificatamente indicati. In caso di conto corrente, la riserva di proprietà sulle forniture (merce soggetta a riserva di proprietà) funge da garanzia per il saldo del conto del fornitore. Qualora, in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, sussista una responsabilità del fornitore in materia di cambiali, la riserva di proprietà non decade prima dell’incasso definitivo della cambiale da parte del cliente in qualità di trattario.

2. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata dal cliente si considera eseguita per conto del fornitore con esclusione dell’acquisizione della proprietà ai sensi dell’art. 950 del BGB (Codice civile tedesco); quest’ultimo diventa comproprietario del bene così ottenuto, in proporzione al rapporto tra il valore netto di fattura della propria merce e il prezzo netto di vendita della merce da lavorare o trasformare; tale bene funge da merce soggetta a riserva di proprietà a garanzia dei crediti del fornitore ai sensi del comma 1.

3. In caso di trasformazione (unione/miscelazione) da parte del cliente con altre merci non appartenenti al fornitore, si applicano le disposizioni degli §§ 947, 948 del BGB (Codice civile tedesco), con la conseguenza che la quota di comproprietà del fornitore sulla nuova cosa è ora considerata merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni.

4. La rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà è consentita al cliente solo nell’ambito del normale svolgimento dell’attività commerciale e a condizione che egli concordi con i propri clienti una riserva di proprietà conforme ai paragrafi da 1 a 3. Il cliente non è autorizzato ad altre disposizioni relative alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare a costituirla in pegno o a cederla a titolo di garanzia.

5. In caso di rivendita, il cliente cede sin d’ora al fornitore, fino al soddisfacimento di tutti i crediti del fornitore, i crediti derivanti dalla rivendita e gli altri diritti legittimi nei confronti dei propri clienti, con tutti i diritti accessori. Su richiesta del fornitore, il cliente è tenuto a fornire immediatamente al fornitore tutte le informazioni e a consegnargli tutta la documentazione necessaria per far valere i diritti del fornitore nei confronti degli acquirenti del cliente.

6. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga rivenduta dal cliente, dopo la lavorazione di cui ai paragrafi 2 e/o 3, insieme ad altre merci non appartenenti al fornitore, la cessione del credito relativo al prezzo di acquisto di cui al paragrafo 5 si applica solo nella misura del valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà del fornitore.

7. Qualora il valore realizzabile delle garanzie a favore del fornitore superi i suoi crediti complessivi di oltre il 10%, il fornitore è tenuto, su richiesta del cliente, a liberare garanzie a sua discrezione in misura corrispondente.

8. Eventuali pignoramenti o sequestri della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi devono essere immediatamente comunicati al fornitore. I costi di intervento che ne derivano sono in ogni caso a carico del cliente, a meno che non siano sostenuti da terzi.

9. Qualora il fornitore, in conformità alle disposizioni di cui sopra, si avvalga della riserva di proprietà ritirando la merce soggetta a riserva, ha il diritto di vendere la merce di propria iniziativa o di farla mettere all’asta. Il ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà avviene al ricavo ottenuto, ma al massimo ai prezzi di fornitura concordati. Restano riservati ulteriori diritti al risarcimento dei danni, in particolare per il mancato guadagno.

10. Merce all’estero.
Qualora l’oggetto della fornitura si trovi all’estero e sia stato consegnato prima del pagamento di tutti gli importi dovuti ai sensi del contratto, esso rimane di proprietà del fornitore fino al completo pagamento, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge vigente nel territorio in cui si trova l’oggetto della fornitura. Qualora tale normativa non consenta la riserva di proprietà, ma permetta di riservarsi altri diritti sull’oggetto della fornitura, il fornitore potrà esercitare tutti i diritti di questo tipo; ad esempio, gli spetterà eventualmente anche un diritto di pegno. Il cliente è tenuto, su richiesta, ad
assistere immediatamente il fornitore nell’esercizio dei diritti di cui alla presente clausola. Egli è inoltre tenuto a collaborare qualora siano necessarie registrazioni o altre misure per l’efficacia della
riserva di proprietà.

VII. Responsabilità per vizi materiali

1. Per quanto riguarda la qualità e la realizzazione dei prodotti, fanno fede la descrizione del prodotto o, qualora ne sia stata concordata la redazione, i campioni di riferimento, che il fornitore sottopone al cliente per la verifica su richiesta. Per il resto, si applica anche il punto XII, comma 1. Il riferimento alle norme tecniche serve a descrivere la prestazione e non deve essere interpretato come una garanzia di qualità. Si applicano le tolleranze usuali nel settore. In assenza di un accordo scritto specifico, la produzione avviene con materiali usuali nel settore e secondo i processi di produzione concordati o, in mancanza di accordo, secondo quelli noti. Lievi differenze rispetto all’originale nelle produzioni a colori o nelle riproduzioni non sono considerate difetti; lo stesso vale per le normali differenze, dovute alla produzione, tra le bozze di stampa e la tiratura definitiva.

2. Qualora il fornitore abbia fornito consulenza al cliente al di fuori delle prestazioni contrattuali, è responsabile della funzionalità e dell’idoneità dell’oggetto della fornitura solo in caso di espressa garanzia preventiva.

3. I reclami per difetti devono essere presentati immediatamente per iscritto. In caso di vizi occulti, il reclamo deve essere presentato immediatamente dopo la loro constatazione. In entrambi i casi, salvo diverso accordo, tutti i diritti derivanti da difetti cadono in prescrizione dodici mesi dopo il trasferimento del rischio.

4. In caso di reclamo per vizi fondato, il fornitore è tenuto all’adempimento successivo (a sua discrezione, riparazione, sostituzione o aggiornamenti del software). Qualora non adempia a tale obbligo entro un termine ragionevole o qualora l’adempimento successivo fallisca ripetutamente, il cliente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto. Per ulteriori pretese, in particolare richieste di rimborso spese o di risarcimento danni dovuti a vizi o a danni consequenziali, si applicano le limitazioni di responsabilità di cui al punto VIII. Le parti sostituite devono essere rispedite al fornitore, su richiesta, a carico del destinatario.

5. Interventi di riparazione effettuati di propria iniziativa e un trattamento improprio comportano la perdita di ogni diritto di reclamo per vizi. Solo al fine di evitare danni sproporzionatamente ingenti o in caso di ritardo nell’eliminazione dei difetti da parte del fornitore, il cliente ha il diritto, previa comunicazione al fornitore, di provvedere personalmente alla riparazione e di richiedere il rimborso dei costi ragionevoli sostenuti.

6. L’usura, l’invecchiamento o il deterioramento entro i limiti normali non danno luogo a diritti di garanzia; lo stesso vale, per i prodotti digitali, per la cessazione del supporto di un sistema operativo per il quale il prodotto digitale è stato sviluppato e commercializzato.

7. I diritti di regresso ai sensi degli articoli 327u, 445a, 445c e 478 del BGB (regresso del consumatore) sussistono solo se la richiesta di risarcimento nei confronti del soggetto avente diritto al regresso da parte di un consumatore era legittima e solo nella misura prevista dalla legge, non valgono invece per accordi di cortesia non concordati con il fornitore e presuppongono il rispetto degli obblighi a carico del soggetto avente diritto al regresso, in particolare l’osservanza degli obblighi di reclamo.

8. Per i prodotti digitali, il fornitore mette a disposizione gli aggiornamenti necessari per l’eliminazione dei difetti (aggiornamenti software) nei limiti previsti dalla legge. Il fornitore non è tenuto a fornire aggiornamenti a nuovi sistemi operativi.

VIII. Limitazioni generali di responsabilità

1. Il fornitore è responsabile per il risarcimento dei danni o delle spese solo nella misura in cui a lui, ai suoi dirigenti o ai suoi ausiliari sia imputabile dolo, colpa grave o un danno alla vita, all’integrità fisica o alla salute.

2. Restano impregiudicate la responsabilità oggettiva ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, nonché la responsabilità per l’adempimento di una garanzia di qualità.

3. Rimane inoltre impregiudicata la responsabilità per la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali; tale responsabilità è tuttavia limitata, salvo nei casi di cui al punto 1, al danno prevedibile e tipico del contratto. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono gli obblighi fondamentali ed elementari derivanti dal rapporto contrattuale, che rivestono particolare importanza per la corretta esecuzione o adempimento del contratto o che influenzano in modo determinante il rapporto di fiducia esistente tra le parti, in particolare, quindi, l’adempimento degli obblighi di consegna e degli obblighi informativi rilevanti.

4. Le disposizioni di cui sopra non comportano alcuna modifica dell’onere della prova a sfavore del cliente.

IX. Stampi (utensili)

1. Il prezzo degli stampi comprende anche i costi per la campionatura una tantum, ma non i costi per i dispositivi di collaudo e lavorazione, né per le modifiche richieste dal cliente. I costi per ulteriori campionature, di cui è responsabile il fornitore, sono a suo carico.

2. Salvo diverso accordo, il fornitore è e rimane proprietario degli stampi realizzati per il cliente dal fornitore stesso o da un terzo da lui incaricato. Previo accordo esplicito, gli stampi vengono utilizzati esclusivamente per gli ordini del cliente, a condizione che quest’ultimo adempia ai propri obblighi di pagamento e di accettazione. Il fornitore è tenuto a sostituire gratuitamente tali stampi solo se questi sono necessari per l’adempimento di un quantitativo di produzione garantito al cliente. L’obbligo di conservazione da parte del fornitore cessa due anni dopo l’ultima consegna di pezzi realizzati con lo stampo. Il cliente deve essere informato prima dello smaltimento.

3. Qualora un contratto venga risolto, ma gli stampi non siano ancora stati ammortizzati, il fornitore ha il diritto di fatturare immediatamente l’intero importo residuo dell’ammortamento.

4. Qualora, secondo quanto concordato, il cliente debba diventare proprietario degli stampi, la proprietà gli viene trasferita dopo il pagamento completo del prezzo di acquisto degli stampi. La consegna degli stampi al cliente è sostituita dalla loro custodia a favore del cliente. Indipendentemente dal diritto legale di restituzione del cliente e dalla durata di vita degli stampi, il fornitore ha diritto al loro possesso esclusivo fino alla cessazione del contratto. Il fornitore è tenuto a contrassegnare gli stampi come proprietà di terzi e, su richiesta del cliente, ad assicurarli a spese di quest’ultimo.

5. Nel caso di stampi di proprietà del cliente ai sensi del punto 4 e/o di stampi messi a disposizione dal cliente in prestito, la responsabilità del fornitore in materia di custodia e manutenzione si limita alla diligenza che si applica alle proprie cose. I costi di manutenzione e assicurazione sono a carico del cliente. Gli obblighi del fornitore decadono qualora, una volta evaso l’ordine e previa relativa richiesta, il cliente non ritiri gli stampi entro un termine ragionevole. Fintantoché il cliente non abbia adempiuto integralmente ai propri obblighi contrattuali, il fornitore ha in ogni caso diritto di ritenzione sugli stampi.

X. Progetti/cliché/documentazione

1. Il fornitore conserva il diritto esclusivo di esecuzione e il diritto d’autore su bozzetti, documentazione, illustrazioni, disegni e altri documenti di sua proprietà. Qualora il cliente metta a disposizione modelli e idee, il fornitore acquisisce un diritto di co-autore nella misura in cui il modello o il progetto sia stato elaborato dal fornitore stesso.

2. Qualora non venga stipulato alcun contratto, il cliente è tenuto a restituire immediatamente al fornitore tutta la documentazione a lui consegnata, comprese eventuali copie realizzate. Le copie digitali devono essere definitivamente distrutte.

3. Nel fornire modelli e idee, il cliente manleva il fornitore da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi che facciano valere diritti su di essi.

4. Le bozze, i disegni definitivi, i cliché e simili realizzati dal fornitore rimangono di sua proprietà, anche qualora al cliente siano stati addebitati i costi di produzione.

5. Il cliente acquisisce i diritti di utilizzo sui progetti originali del fornitore solo se viene effettuato un pagamento separato a tal fine. In caso di dubbio, viene concesso solo un diritto di utilizzo semplice, salvo diversamente concordato in modo esplicito.

XI. Fornitura di materiale

1. Qualora i materiali siano forniti dal cliente, essi devono essere consegnati a sue spese e a suo rischio, con un adeguato margine quantitativo di almeno il 5%, in tempo utile e in condizioni impeccabili.

2. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, i termini di consegna saranno prorogati in misura adeguata. Salvo nei casi di forza maggiore, il cliente si fa carico dei costi aggiuntivi derivanti, anche per le interruzioni della produzione.

XII. Diritti di proprietà industriale e vizi giuridici

1. Qualora il fornitore debba effettuare la consegna sulla base di disegni, modelli, campioni o utilizzando parti fornite dal cliente, quest’ultimo garantisce che ciò non violi i diritti di proprietà industriale di terzi nel paese di destinazione della merce. Il fornitore segnalerà al cliente i diritti di cui è a conoscenza, ma non è tenuto a effettuare ricerche per conto proprio. Il cliente è tenuto a manlevare il fornitore da rivendicazioni di terzi alla prima richiesta e a risarcire il danno subito. Qualora a un terzo venga vietata al fornitore la produzione o la consegna facendo valere un diritto di proprietà industriale di sua titolarità, il fornitore è autorizzato – senza verificare la situazione giuridica – a sospendere i lavori fino al chiarimento della situazione giuridica da parte del cliente e del terzo. Qualora, a causa del ritardo, non sia più ragionevole pretendere che il fornitore prosegua l’esecuzione dell’ordine, egli ha il diritto di recedere dal contratto.

2. I disegni e i campioni consegnati al fornitore che non hanno portato all’assegnazione di un ordine saranno restituiti su richiesta; in caso contrario, il fornitore ha il diritto di distruggerli tre mesi dopo la presentazione dell’offerta. Tale obbligo si applica di conseguenza anche al cliente. Chi è autorizzato alla distruzione deve informare tempestivamente e in anticipo la controparte della propria intenzione di procedere alla distruzione.

3. Al fornitore spettano i diritti di proprietà, d’autore e, se del caso, i diritti di proprietà industriale, in particolare tutti i diritti di utilizzo e di sfruttamento relativi ai modelli, agli stampi e ai dispositivi, ai progetti e ai disegni realizzati da lui o da terzi per suo conto. Su richiesta, il cliente è tenuto a restituire immediatamente al fornitore la documentazione, i documenti, gli stampi, i campioni o i modelli, comprese tutte le eventuali copie realizzate.

4. In caso di altri vizi giuridici, si applica di conseguenza il punto VII.

XIII. Idoneità al contatto con gli alimenti e materiali riciclati

1. Qualora un prodotto sia destinato al contatto con gli alimenti, il cliente è tenuto a verificare preventivamente, sotto la propria responsabilità, l’idoneità del materiale per lo specifico alimento.

2. Le materie prime riciclate vengono selezionate con cura dal fornitore. Le materie plastiche rigenerate possono tuttavia essere soggette, da lotto a lotto, a notevoli variazioni nella struttura superficiale, nel colore, nella purezza, nell’odore e nelle proprietà fisiche o chimiche; ciò non autorizza il cliente a presentare reclami per vizi al fornitore. Il fornitore, tuttavia, su richiesta, cederà al cliente eventuali diritti di rivalsa nei confronti dei propri fornitori a monte; il fornitore non si assume alcuna garanzia in merito all’esistenza di tali diritti.

XIV. Protezione dei dati

1. Il fornitore ha il diritto di memorizzare elettronicamente i dati relativi al cliente e di trattarli e utilizzarli per i propri scopi aziendali nel rispetto delle disposizioni di legge. Vengono rispettate le disposizioni del GDPR. Maggiori informazioni sulle misure relative alla protezione dei dati sono disponibili sul
sito web del fornitore o, su richiesta, presso il suo responsabile della protezione dei dati.

2. In caso di richiamo del prodotto, disposto dal fornitore o da un fornitore a monte, il fornitore ha il diritto di trasmettere i dati di contatto dei clienti affinché i fornitori a monte possano contattarli direttamente. Il cliente acconsente a tale procedura al fine di semplificarne l’espletamento – anche alla luce delle disposizioni del GDPR e della legge federale sulla protezione dei dati; sussiste un interesse legittimo a tale trasmissione di dati.

3. Al fine di semplificare la gestione del richiamo, il rispettivo fornitore a monte contatterà direttamente il cliente, se necessario. In tal caso, il fornitore trasmetterà i dati di indirizzo del cliente esclusivamente allo scopo di stabilire un contatto per l’adozione delle misure del caso nell’ambito dell’esecuzione di un’azione di richiamo.

4. Non avrà luogo alcun altro utilizzo dei dati del cliente, salvo previo consenso esplicito.

XV. Riservatezza

1. Il cliente tratterà con la massima riservatezza tutte le informazioni ricevute nell’ambito della collaborazione relative ai prodotti del fornitore e alle condizioni concordate, alle quantità e ad altre operazioni commerciali con il cliente, a meno che tali informazioni non siano già di dominio pubblico. Al fine di garantire i diritti nei confronti di terzi ai sensi della legge sul segreto commerciale, il cliente adotterà tutte le necessarie restrizioni di accesso e misure di sicurezza delle informazioni per impedirne l’accesso non autorizzato, anche da parte dei propri dipendenti, a meno che il dipendente in questione non necessiti di tali informazioni per lo svolgimento delle proprie mansioni.

2. L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione del contratto. Tutti i danni subiti dal fornitore a causa di una violazione di tali obblighi sono a carico del cliente.

XVI. Luogo di adempimento e foro competente

1. Il luogo di adempimento è la sede dello stabilimento di produzione.

2. Il foro competente è, a scelta del fornitore, la sua sede legale o quella del cliente.

3. Si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili.

 

Scarica le Condizioni Generali di Contratto (in inglese)